Art. 5.
(Adempimenti amministrativi).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministri competenti, con proprio decreto, sentita la regione Abruzzo, adottano i provvedimenti necessari alla istituzione nella provincia di Sulmona degli uffici periferici dell'amministrazione dello Stato, utilizzando il personale che, alla data del 1o gennaio 2006, ricopre un posto in organico nelle corrispondenti sedi relative alla provincia de L'Aquila.
      2. I Ministri competenti provvedono alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale delle rispettive amministrazioni.

Art. 6.
(Attribuzione per competenza di atti
ed affari amministrativi).

      1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di inizio del funzionamento della provincia di Sulmona, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo e presso gli altri uffici ed organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia de L'Aquila e relativi a cittadini ed enti dei comuni di cui all'articolo 2 sono attribuiti alla competenza dei corrispondenti uffici ed organi della provincia di Sulmona.

Art. 7.
(Risorse finanziarie della provincia
di Sulmona).

      1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia di Sulmona per il proprio funzionamento, il Ministro dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre dai contributi erariali ordinari destinati all'amministrazione provinciale de L'Aquila, in via provvisoria, la



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quota parte da attribuire al nuovo ente, per il 90 per cento in proporzione alle popolazioni residenti nelle due province interessate e per il restante 10 per cento in proporzione all'estensione territoriale dei due enti. Per gli anni successivi si provvede alla verifica di validitÁ del riparto provvisorio. I contributi per lo sviluppo degli investimenti sono ripartiti in conseguenza dell'attribuzione della titolaritÁ dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono.

Art. 8.
(Norme finanziarie).

      1. Le spese per i locali e per il funzionamento dei nuovi uffici ed organi periferici dell'amministrazione dello Stato sono poste a carico del bilancio dei rispettivi Ministeri.
      2. II Ministro dell'economia e delle finanze É autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

 

XV LEGISLATURA

SULMONA PROVINCIA
XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 41




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' istituita la provincia di Sulmona, nell'ambito della regione Abruzzo, con capoluogo Sulmona.
        2. La provincia di Sulmona É costituita dai territori dei seguenti comuni: Acciano, Alfedena, Anversa degli Abruzzi, Ateleta, Barrea, Bugnara, Campo di Giove, Cansano, Castel di Ieri, Castel di Sangro, Castel Vecchio SubÉquo, Civitella Alfedena, Cocullo, Corfinio, Gagliano Aterno, Goriano SÍcoli, Introdacqua, Molina Aterno, Pacentro, Palena, Pescocostanzo, Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna, Pizzoferrato, Prezza, Raiano, Rivisondoli, Roccacasale, Rocca Pia, Roccaraso, Scanno, Scontrone, Secinaro, Sulmona, Villalago, Villetta Barrea, Vittorito.


Art. 2.

        1. Le prime elezioni per il consiglio provinciale di Sulmona hanno luogo entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le elezioni per il rinnovo del medesimo consiglio provinciale hanno luogo in concomitanza con il rinnovo dei consigli provinciali del restante territorio dello Stato.


Art. 3.

        1. Fino all'elezione del primo consiglio provinciale di Sulmona gli adempimenti relativi alla costituzione ed al funzionamento degli uffici della nuova amministrazione provinciale sono espletati da un commissario straordinario nominato dal Ministro dell'interno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

        1. Il Ministro dell'interno, di intesa con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana, sentita la regione Abruzzo, i decreti occorrenti per l'attuazione delle procedure relative all'istituzione della nuova provincia di Sulmona, con riferimento alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attivitÁ e delle passivitÁ tra le province interessate, nonchÊ all'assegnazione della dotazione organica di personale alla nuova provincia.
        2. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli uffici statali e regionali della provincia de L'Aquila, quando siano relativi a cittadini, enti o attivitÁ situati nella circoscrizione della nuova provincia, sono assegnati per la loro attuazione ai corrispondenti uffici statali o regionali di nuova istituzione nell'ambito della provincia di Sulmona.


Art. 5.

        1. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province de L'Aquila, di Chieti e di Sulmona, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, come modificato dall'articolo 2 della legge 10 settembre 1960, n. 962.


Art. 6.

        1. Fermo restando quando disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti necessari per l'istituzione nella provincia di Sulmona degli uffici, periferici dello Stato, tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali.
        2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, É autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.
        3. Il Ministro dei lavori pubblici delega la regione Abruzzo a provvedere al reperimento e all'adattamento degli edifici necessari per il funzionamento degli uffici statali, ferma restando la relativa spesa a carico del bilancio dello Stato.


Art. 7.

        1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia di Sulmona per il finanziamento del bilancio, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre, dai contributi erariali ordinari destinati alle amministrazioni provinciali de L'Aquila e di Chieti, in via provvisoria, la quota parte da attribuire al nuovo ente per il 90 per cento, in proporzione alle popolazioni residenti nelle province interessate, come risultanti dall'ultima rilevazione annuale disponibile dall'Istituto nazionale di statistica, e, per il restante 10 per cento, in proporzione alle dimensioni territoriali degli enti. Per gli anni successivi si provvede alla verifica di validitÁ del riparto provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti É ripartito in conseguenza dell'attribuzione della titolaritÁ dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono.
        2. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni del consiglio del nuovo ente ed il 1^ gennaio dell'anno successivo, gli organi delle tre province concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 1, lo scorporo, dal bilancio delle province de L'Aquila e di Chieti, dei fondi di spettanza della provincia di Sulmona.

Art. 8.


        1. Le spese relative ai locali ed al funzionamento degli uffici e degli organismi provinciali dello Stato situati nella nuova provincia di Sulmona sono poste a carico delle pertinenti unitÁ previsionali di base del bilancio dello Stato.

 

 

 

 

 

 


PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della provincia di Sulmona).

      1. é istituita la provincia di Sulmona, nell'ambito della regione Abruzzo, con capoluogo Sulmona.

Art. 2.
(Circoscrizione territoriale della provincia di Sulmona).

      1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, sentita la regione Abruzzo, individua con proprio decreto i comuni che costituiscono la circoscrizione territoriale della nuova provincia.

Art. 3.
(Prima elezione degli organi provinciali).

      1. Le prime elezioni degli organi della provincia di Sulmona hanno luogo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.
(Nomina di un commissario governativo).

      1. Fino all'elezione degli organi di cui all'articolo 3, gli adempimenti necessari per la costituzione e il funzionamento della nuova provincia sono adottati da un commissario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.
      2. Il commissario di cui al comma 1 resta in carica fino all'insediamento degli organi elettivi della nuova provincia.



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CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1500




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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PELINO, ANGELI, ARACU, BERNARDO, BRIGANDÌ, CATONE, CECCACCI RUBINO, DI VIRGILIO, NESPOLI, RICEVUTO

Istituzione della provincia di Sulmona

Presentata il 27 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La Valle Peligna, ricompresa attualmente nella provincia dell'Aquila, presenta le condizioni socio-economiche per avere il riconoscimento di provincia, come da tempo auspicato dalla popolazione e dalle categorie sociali ed economiche.
      La costituzione della provincia di Sulmona offrirebbe un enorme vantaggio per lo sviluppo delle attività economiche e sarebbe un sicuro ed efficiente punto di riferimento per i cittadini che operano e che vivono in questa zona. La Valle Peligna, infatti, costituisce una realtà dalle specifiche caratteristiche che la pongono in un contesto socio-economico differente da quello di L'Aquila e di Avezzano. Peculiarità industriale nota in tutto il nostro Paese è, in particolare, la produzione di confetti che conferisce a Sulmona una tradizione unica in Italia, apprezzata anche oltre i confini nazionali. Il territorio, comunque, presenta molti insediamenti produttivi che attraggono capitali e manodopera tali da fare di Sulmona il polo di attrazione economico e sociale dell'intera Valle Peligna.
      Anche il turismo è sviluppato in questa zona, in particolare il turismo invernale e il turismo ecologico. Si tratta, quindi, di una zona ricca di peculiarità e con caratteristiche tali da renderne quanto mai opportuna la costituzione in provincia.
      Infatti, durante la scorsa legislatura, fu approvata una risoluzione, da parte della Commissione Affari costituzionali del Senato



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della Repubblica, in cui si invitava il Governo a prevedere le misure finanziarie necessarie per la costituzione di nuove province, che avessero i requisiti prescritti dalla Costituzione e dalle leggi vigenti, tra cui anche la provincia di Sulmona.
      In fase di decentramento amministrativo e di applicazione concreta del principio di sussidiarietà, per cui le istanze dei cittadini devono essere risolte al livello più vicino al loro territorio, nasce l'esigenza di istituire questa nuova provincia che darà un contributo elevato per lo sviluppo della zona della Valle Peligna e sarà un punto di riferimento importante per gli abitanti di quel vasto territorio.



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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita, nell'ambito della regione Abruzzo, la provincia di Sulmona, con capoluogo Sulmona.
      2. La circoscrizione territoriale della provincia comprende i comuni di: Acciano, Alfedena, Anversa degli Abruzzi, Ateleta, Barrea, Bugnara, Campo di Giove, Canzano, Castel di Ieri, Castel di Sangro, Castelvecchio Subequo, Civitella Alfedena, Cocullo, Corfinio, Gagliano Aterno, Gamberale, Goriano Sicoli, Introdacqua, Molina Aterno, Pacentro, Palena, Pescocostanzo, Pettorano sul Gizio, Pizzoferrato, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Rivisondoli, Roccacasale, Rocca Pia, Roccaraso, Scanno, Scontrone, Secinaro, Sulmona, Villalago, Villetta Barrea, Vittorito.
      3. L'assemblea dei sindaci dei comuni di cui al comma 2 provvede ad indicare l'ubicazione delle sedi dei principali uffici e servizi dell'amministrazione provinciale.

Art. 2.

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto:

          a) determina gli atti e gli affari amministrativi pendenti, nonché il personale, il patrimonio e le risorse da attribuire alla provincia di Sulmona, attenendosi ai criteri della proporzionalità della popolazione e della territorialità funzionale dei beni e servizi;

          b) determina l'organizzazione degli uffici e dei servizi della provincia di Sulmona nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 1, comma 3;



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          c) adotta i provvedimenti amministrativi indispensabili al funzionamento degli uffici e dei servizi della provincia di Sulmona.

      2. Sulla base dei decreti di cui al comma 1, la provincia di L'Aquila procede alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della giunta, in proporzione sia al territorio sia alla popolazione trasferiti alla provincia di Sulmona.
      3. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati non prima del termine di tre anni e non oltre in termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

      1. Le prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Sulmona hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi della provincia di L'Aquila.
      2. Fino alla data della elezione di cui al comma 1, gli adempimenti relativi alla costituzione e al funzionamento della nuova amministrazione sono adottati da un commissario straordinario, nominato dal Ministro dell'interno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Nel termine di cui al comma 3 dell'articolo 2 sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di L'Aquila e di Sulmona.

Art. 4.

      1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto i provvedimenti necessari per l'istituzione nella provincia di Sulmona degli uffici periferici dello Stato.



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      2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le procedure per la gestione da parte del commissario di cui al comma 2 dell'articolo 3 delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 5.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente 'Fondo speciale' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

 

 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA

    ---- XIV LEGISLATURA ----

    N. 426
 


DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZAPPACOSTA, PASTORE, SEMERARO, TATÒ, DELOGU, CONSOLO, BUCCIERO, MULAS, COZZOLINO, SALERNO, PACE, DE CORATO, CURTO, GRILLOTTI, MEDURI, MUGNAI, BEVILACQUA, BOBBIO Luigi, SPECCHIA, BATTAGLIA Antonio, VALDITARA e BONGIORNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 2001

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Istituzione della provincia di Sulmona

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Onorevoli Senatori. - La Valle Peligna, ricompresa attualmente nella provincia di L'Aquila, nella parte sudoccidentale della regione Abruzzo, presenta le condizioni geomorfologiche ed antropologiche per avere il riconoscimento di provincia, la quinta della regione, come da tempo auspicato dalla popolazione e dalle categorie sociali ed economiche.

    Il territorio peligno, che ha il suo centro vitale di riferimento nella citta di Sulmona, già storico municipium romano, che ha dato i natali al poeta augusteo Publio Ovidio Nasone, è prevalentemente montuoso, elemento che costituisce un'oggettiva difficoltà per gli abitanti a raggiungere agevolmente e rapidamente la maggior parte degli uffici provinciali, ubicati a L'Aquila.
    L'istituzione della provincia di Sulmona costituirebbe, oltre ad un oggettivo vantaggio per la popolazione residente, anche un forte segnale nella direzione del decentramento amministrativo nel quadro del dibattito sulla devoluzione dei poteri dallo Stato centrale agli enti locali.
    La Valle Peligna, del resto, costituisce, anche a livello economico, una realtà dalle specifiche caratteristiche, che la pongono in un contesto socio-economico differente da quello di L'Aquila e di Avezzano, l'altro grande centro della provincia aquilana. Peculiarità industriale nota in tutta la penisola del territorio sulmonese è la produzione di confetti, che conferisce a Sulmona una tradizione unica in Italia, apprezzata anche oltre i confini nazionali. Il territorio presenta anche numerosi altri insediamenti industriali di varia tecnologia che attraggono capitali e manodopera tali da fare di Sulmona un polo attivo di interesse economico e sociale dell'intera Valle Peligna.
    Sulmona presenta anche una specificità culturale notevolissima, essendo sede ormai secolare di una delle poche accademie liriche del Centro-Sud, apprezzata per le produzioni teatrali allestite in questi anni.
    Anche dal punto di vista turistico, la Valle Peligna, che ricomprende anche l'Alto Sangro, presenta potenzialità spiccatissime, nella direzione del turismo invernale (con le note stazioni sciistiche di Campo di Giove e Roccaraso) e del turismo ecologico (nel territorio sulmonese ricade infatti il parco regionale del Sirente-Velino), che verrebbero esaltate dalla istituzione della provincia.
    Non mancano tradizioni popolari e folkloristiche di antichissima origine, che fanno di Sulmona un centro di attrazione e di studio: tra tutte, svettano la giostra cavalleresca, che si è recentemente aperta ad una dimensione europea, con una edizione che ospita i migliori cavallerizzi del continente, pur conservando l'impianto tradizionale di tenzone fra le contrade della città; e la storica processione della 'Madonna che scappa', che nella mattinata di Pasqua fa rivivere con sentimenti di autentica pietà religiosa la Risurrezione di Gesù.
    Sulla base delle ragioni su esposte, si confida in una larga condivisione del disegno di legge, affinché il suo iter sia quanto più spedito possibile, in considerazione del fatto che nella scorsa legislatura l'istituzione della provincia di Sulmona ha già avuto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ad indicare come la provincia della Valle Peligna sia una reale esigenza della popolazione abruzzese.

 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della provincia)

    1. È istituita, nell'ambito della regione Abruzzo, la provincia di Sulmona.

Art. 2.

(Individuazione dei comuni della provincia)

    1. Entro centoventi giorni dalla data in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, sentita la regione Abruzzo, individua i comuni che saranno ricompresi nell'ambito della nuova provincia, di cui all'articolo 1.

Art. 3.

(Elezione del primo consiglio provinciale)

    1. L'elezione del primo consiglio provinciale si terrà in concomitanza con l'elezione prevista per il rinnovo del consiglio provinciale di L'Aquila.

Art. 4.

(Commissario straordinario)

    1. Fino all'elezione del primo consiglio provinciale di Sulmona gli adempimenti relativi alla costituzione ed al funzionamento degli uffici della nuova amministrazione sono svolti da un commissario straordinario, nominato dal Ministero dell'interno entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

(Uffici statali e regionali)

    1. I ministri competenti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanano, sentita la regione Abruzzo, i decreti occorrenti per l'attuazione delle procedure relative alla istituzione della nuova provincia di Sulmona, con riferimento sia alla separazione patrimoniale, sia al riparto delle attività e delle passività tra le province interessate, sia alla istituzione degli uffici e degli organi di loro competenza nella nuova circoscrizione provinciale, nonchè all'esercizio delle corrispondenti funzioni sino a tale istituzione.

    2. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli uffici statali e regionali della provincia di L'Aquila, quando siano relativi a cittadini, enti o attività situati nella circoscrizione della nuova provincia, sono assoggettati per la loro attuazione ai corrispondenti uffici statali o regionali di nuova istituzione nell'ambito della provincia di Sulmona.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

    1. Le spese relative ai locali ed al funzionamento degli uffici e degli organismi provinciali dello Stato situati nella nuova provincia di Sulmona, sono poste a carico delle pertinenti unità previsionali del bilancio dello Stato.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

 


 

 
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